Normative inerenti ai misuratori fiscali
La normativa relativa ai misuratori fiscali è abbastanza ampia e articolata, riportiamo quindi per semplicità i principali obblighi dell’utente.
Ogni attività commerciale in cui è imposto l’utilizzo del misuratore fiscale deve essere in possesso dei seguenti documenti:
- Libretto di dotazione del registratore di cassa, composto da pagine progressivamente numerate in cui oltre ai dati dell’azienda, vengono di volta in volta annotate sia le variazione di ragione sociale che le verifiche periodiche effettuate e trascritte dal tecnico.
- Registro dei corrispettivi giornalieri in cui trascrivere dalla chiusura di fine serata l’incasso del giorno.
- Registro per mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale, su cui annotare l’importo totale pagato da ogni singolo cliente.
- Copia dei documenti relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale e ricevuta di ritorno della copia spedita all’Agenzia delle Entrate settorialmente competente.
Obblighi per l’utente
Entro il giorno successivo alla messa in servizio dell’apparecchio misuratore fiscale, l’utente deve provvedere a dare comunicazione al competente Ufficio Unico delle Entrate, mediante apposita dichiarazione ( D.M. 23 marzo 1983 art. 8 testo modificato dal provv. 28/07/2003 ). La dichiarazione è redatta in duplice copia dall’utente e contiene i dati identificativi:
- ragione sociale, sede, partita I.V.A.
- gli estremi che identificano il registratore di cassa (Produttore modello matricola).
- i dati del centro di assistenza e del tecnico che ha effettuato la verificazione periodica. La spedizione della copia per l’Agenzia delle Entrate deve essere fatta con raccomandata allegata a ricevuta di ritorno, entro le 24 ore successive all’installazione.
Provvedimento 28 luglio 2003
Art. 1 paragrafo 8 comma 1 Gli utenti, fatto salvo ogni altro obbligo previsto dalle norme vigenti, compresi quelli fissati dagli altri punti del presente provvedimento :
- Non possono impiegare o detenere nel luogo dello svolgimento dell’attività di vendita nel diretto ed immediato rapporto con il pubblico, misuratori non sottoposti a verificazione entro il termine prescritto, privi per causa qualsiasi di sigillo o di targhetta di verificazione periodica, o dichiarati non utilizzabili;
- Rispondono del corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
- Mantengono l’integrità dell’etichetta di verificazione periodica e del sigillo fiscale tranne il caso di rimozione per riparazione;
- Non utilizzano strumenti che presentino difformità, difettosità o inaffidabilità ai sensi delle norme vigenti in materia di misuratori fiscali (registratori di cassa).
Verifica periodica del registratore di cassa
Con il provvedimento 28/07/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 221 del 23/09/2003 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole per il controllo periodico sui registratori di cassa.
L’onere di richiedere annualmente la verifica periodica è a carico dell’utente/utilizzatore, il quale dovrà rivolgersi ad un centro assistenza pena la non utilizzabilità del registratore fiscale.
In sede di verifica con esito positivo verrà apposta sulla macchina una targhetta di colore verde su cui viene indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito i test di controllo, tale targhetta non può essere rimossa o modificata.
L’utente non può utilizzare o detenere, nei locali predisposti alla vendita, apparecchi non sottoposti a verifica annuale, privi per qualsiasi ragione, di targhetta di verifica periodica o sigillo fiscale.
L’utilizzatore è responsabile del corretto funzionamento del suo apparecchio e deve conservare ogni documento a esso relativo, risponde inoltre dell’integrità del sigillo fiscale dell’etichetta di verificazione periodica.
Scontrino fiscale
Il rotolo di carta in dotazione al misuratore fiscale deve essere in carta termica omologata dall’Istituto Superiore di Poste e Telecomunicazione e dovrà recare a margine di tutta la lunghezza del rotolo gli estremi della certificazione di conformità nonchè la data di scadenza della carta stessa, ed il nome del produttore della cartiera con i codici di riconoscimento.
Lo scontrino fiscale deve riportare l’intestazione, ossia denominazione o ragione sociale, ubicazione, partita I.V.A. Data , ora e numero progressivo di emissione, logotipo fiscale, numero di matricola.
Il rotolo del giornale di fondo in cui vengono registrati automaticamente gli importi deve essere conservato da 2 a 5 anni.